18 NOV 2015. Il Tar del Lazio con sentenza 13020/2015,
ha accolto il ricorso dell'Ordine degli psicologi contro il Ministero dello
Sviluppo Economico e il Ministero della Salute e riconosciuto l’unicità della
professione dello psicologo, disponendo la cancellazione dell’Assocounseling
(Associazione di categoria professionale dei Counselors recentemente iscritta
al MISE) dall’elenco delle Associazioni professionali attività non
regolamentate dalla legge 4/2013. In sostanza, i counselors non hanno alcuna
competenza per gestire il rischio psichico che attiene alla sfera della salute.
“Non può non convenirsi – si legge nelle motivazioni
della sentenza – che la gradazione del disagio psichico presuppone una
competenza diagnostica pacificamente non riconosciuta ai counselors e che il
disagio psichico, anche fuori dai contesti clinici, rientra nelle competenze
della professione dello psicologo”. A tal proposito il Tar del Lazio fa
riferimento alla normativa nazionale che inquadra il disagio psichico
nell’ambito dell’attività sanitaria, come confermato anche dai pareri del Consiglio
superiore della sanità, dall’inquadramento degli psicologi nelle piante
organiche delle unità locali, nonché alla vigilanza del Ministero della Salute
sull’Ordine nazionale degli Psicologi. Nessuna figura professionale
distinta dallo psicologo può quindi intervenire per affrontare casi delicati
come quello del disagio psicologico.
“La sentenza del Tar Lazio – afferma il presidente del Consiglio nazionale
dell'Ordine, Fulvio Giardina - conferma l’unicità della
professione di psicologo. È un grande successo per la psicologia italiana
perché viene ribadito e confermato che l’ambito della tutela della salute non
può essere consentito a chi non ha i requisiti. I counselors non svolgono
attività regolamentata e non offrono alcuna garanzia per la tutela della salute
dei cittadini. Un riconoscimento importante, dunque, non solo per la
categoria ma anche a sostegno della salute di tutti i cittadini: ogni persona
che presenta delle problematiche
psicologiche deve trovarsi sempre di fronte ad un professionista che abbia
titoli e competenze autorizzate".
Questa
sentenza, interviene Rita Roberto,
Presidente dell’AICCeF, convalida le scelte che l’Associazione dei Consulenti
Coniugali e Familiari ha fatto sin dal 2004, quando nello Statuto è stata
chiaramente definita l’attività del Consulente Familiare come una relazione socio-educativa. Questa scelta, che inizialmente ha riscontrato
numerose resistenze dei soci , oggi come vedete è risultata vincente.
Il cammino
fatto da allora, con coraggio e tenacia, ha comportato e ancora comporta,
un'accurata revisione - a livello metodologico, formativo,
strumentale ed anche di linguaggio – dei nostri comportamenti per
eliminare prassi e riferimenti prettamente psicologici. Questo ci ha
consentito di non sconfinare e di vedere riconosciuta la nostra
differenza d'intervento. La nostra posizione oggi, come ha ribadito la
presidente del Colap, è di eccellenza e garantisce tutti i nostri associati
purchè restino in questo spazio che così faticosamente abbiamo individuato. E'
molto importante adesso consolidarlo renderlo sempre più chiaro e consapevole a
tutti i nostri associati e agli allievi delle nostre Scuole.
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