Tar Lazio boccia i counselors: “Il trattamento del disagio psichico è di competenza degli psicologi”



18 NOV 2015. Il Tar del Lazio con sentenza 13020/2015, ha accolto il ricorso dell'Ordine degli psicologi contro il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero della Salute e riconosciuto l’unicità della professione dello psicologo, disponendo la cancellazione dell’Assocounseling (Associazione di categoria professionale dei Counselors recentemente iscritta al MISE) dall’elenco delle Associazioni professionali attività non regolamentate dalla legge 4/2013. In sostanza, i counselors non hanno alcuna competenza per gestire il rischio psichico che attiene alla sfera della salute. 
“Non può non convenirsi – si legge nelle motivazioni della sentenza – che la gradazione del disagio psichico presuppone una competenza diagnostica pacificamente non riconosciuta ai counselors e che il disagio psichico, anche fuori dai contesti clinici, rientra nelle competenze della professione dello psicologo”.  A tal proposito il Tar del Lazio fa riferimento alla normativa nazionale che inquadra il disagio psichico nell’ambito dell’attività sanitaria, come confermato anche dai pareri del Consiglio superiore della sanità, dall’inquadramento degli psicologi nelle piante organiche delle unità locali, nonché alla vigilanza del Ministero della Salute sull’Ordine nazionale degli Psicologi.  Nessuna figura professionale distinta dallo psicologo può quindi intervenire per affrontare casi delicati come quello del disagio psicologico.
“La sentenza del Tar Lazio – afferma il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine, Fulvio Giardina - conferma l’unicità della professione di psicologo. È un grande successo per la psicologia italiana perché viene ribadito e confermato che l’ambito della tutela della salute non può essere consentito a chi non ha i requisiti. I counselors non svolgono attività regolamentata e non offrono alcuna garanzia per la tutela della salute dei cittadini.  Un riconoscimento importante, dunque, non solo per la categoria ma anche a sostegno della salute di tutti i cittadini: ogni persona che presenta delle problematiche psicologiche deve trovarsi sempre di fronte ad un professionista che abbia titoli e competenze autorizzate".  
Questa sentenza, interviene Rita Roberto, Presidente dell’AICCeF, convalida le scelte che l’Associazione dei Consulenti Coniugali e Familiari ha fatto sin dal 2004, quando nello Statuto è stata chiaramente definita l’attività del Consulente Familiare come una relazione  socio-educativa.  Questa scelta, che inizialmente ha riscontrato numerose resistenze dei soci , oggi come vedete è risultata vincente.
Il cammino fatto da allora, con coraggio e tenacia, ha comportato e ancora comporta, un'accurata revisione   - a livello metodologico,  formativo, strumentale  ed anche di linguaggio – dei nostri comportamenti  per eliminare prassi e riferimenti prettamente psicologici. Questo ci ha consentito di non sconfinare  e di vedere riconosciuta la nostra differenza d'intervento.  La nostra posizione oggi, come ha ribadito la presidente del Colap, è di eccellenza e garantisce tutti i nostri associati purchè restino in questo spazio che così faticosamente abbiamo individuato. E' molto importante adesso consolidarlo renderlo sempre più chiaro e consapevole a tutti i nostri associati e agli allievi delle nostre Scuole.

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